Art. 20

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[1]Per procedere alla costituzione del Consorzio, il sindaco di ciascun Comune invitera' i proprietari di vigneti e di terreni vitati, anche quando non siano da essi direttamente coltivati, a denunziare all'Ufficio comunale la contrada e la estensione dei vigneti e dei terreni vitati di loro proprieta', siano questi con alberi o senza. Tale invito dovra' farsi entro il termine che sara' stabilito col regolamento.

[2]Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine precedente, la Giunta municipale compilera' l'elenco dei proprietari di vigneti e di terreni vitati nel Comune, supplendo, mediante informazioni d'ufficio alle denunzie mancanti, e rettificando quelle inesatte. Gli Uffici del registro e le Agenzie delle imposte dirette e del catasto sono obbligati a fornire gratuitamente le informazioni all'uopo richieste.

[3]L'elenco e' pubblicato all'albo pretorio e spedito in copia al Comune capoluogo del Consorzio.

[4]Contro l'elenco sono ammessi, nei trenta giorni dalla sua pubblicazione, i ricorsi degli interessati, e sopra di essi provvedera' definitivamente il prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

[5]In pendenza dei ricorsi, l'elenco avra' pieno vigore giuridico agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

[6]Il Comune che rifiuti la compilazione e la pubblicazione degli elenchi e dei ruoli dei proprietari di vigneti e terreni vitati, cade sotto la sanzione dell'art. 216 della legge comunale e provinciale.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art20 · fonte su Normattiva