Art. 22

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Il ministro di agricoltura, su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R. commissario, potra', sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, notare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli ovvero ordinare l'unione di due o piu' Consorzi. Verificandosi uno di tali casi, il fondo di cassa esistente presso i Consorzi interessati, sara' proporzionalmente ripartito con le modalita' da stabilirsi col regolamento.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art22 · fonte su Normattiva