Art. 23
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[1]Ciascun Consorzio e' amministrato da una Commissione consorziale di cinque componenti, che durera' in carica cinque anni.
[2]Essa sara' nominata mediante elezioni di secondo grado allorquando i Consorzi siano costituiti da piu' Comuni ed il numero dei proprietari inscritti negli elenchi non sia inferiore ai 500; mediante elezione diretta e di primo grado in tutti gli altri casi.
[3]Nel primo caso il numero degli elettori consorziali sara' proporzionato alla superficie indicata negli elenchi, secondo il rapporto che verra' stabilito dalla Deputazione provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. commissario.
[4]La meta' degli elettori consorziali sara' nominata dalla Deputazione provinciale fra i maggiori contribuenti del Consorzio, l'altra meta' dall'assemblea di tutti i contribuenti presieduta da un delegato prefettizio.
[5]La convocazione dei contribuenti per la nomina degli elettori consorziali, e quella delle assemblee elettorali di primo e di secondo grado per la nomina della Commissione consorziale, saranno fatte nei termini e con le norme che verranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
[6]Ciascun proprietario ha un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede piu' di dieci ettari avra' un voto di piu' per ogni diecina di ettari o frazione di diecina: ma mai oltre i venti voti.
[7]I proprietari possono farsi rappresentare alle adunanze con semplice lettera di delegazione autenticata per la firma dal sindaco, esente da ogni tassa.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva