Art. 24

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[1]Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa, nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consorziali per la nomina della Commissione; nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari inscritti negli elenchi pel medesimo scopo.

[2]Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvedera' d'ufficio il prefetto.

[3]Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art24 · fonte su Normattiva