Art. 25
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[1]Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla Deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.
[2]Trenta giorni prima che scada il quinquennio della loro nomina, si dovra' procedere alla nuova loro elezione, seguendo le norme indicate nell'art. 23 del presente testo unico.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva