Art. 27
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[1]I locali occorrenti alla Commissione consorziale saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.
[2]L'opera dei funzionari amministrativi e contabili ad essa occorrenti e' fornita dai Comuni consorziati ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione vitata che ciascun Comune rappresenta.
[3]Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovra' mantenersi.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva