Art. 27

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[1]I locali occorrenti alla Commissione consorziale saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.

[2]L'opera dei funzionari amministrativi e contabili ad essa occorrenti e' fornita dai Comuni consorziati ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione vitata che ciascun Comune rappresenta.

[3]Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovra' mantenersi.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art27 · fonte su Normattiva