Art. 29
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[1]La contribuzione decorre dal giorno della costituzione del Consorzio ed e' a carico del proprietario, nonostante qualunque patto contrario.
[2]Pero', invece del proprietario, sara' tenuto al pagamento del contributo l'usufruttuario o, in generale, chi per le leggi vigenti e' tenuto al pagamento del tributo fondiario.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva