Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →

Con decreti Reali si potranno estendere, in tutto od in parte, alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse dall'art. 1. Il divieto e le discipline pel trasporto possono entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione ministeriale, applicati a territori nei quali si trovino uno o piu' centri di infezione, e che percio' sono dichiarati infetti. Possono del pari essere decretati per territori semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art3 · fonte su Normattiva