Art. 3
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Con decreti Reali si potranno estendere, in tutto od in parte, alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse dall'art. 1. Il divieto e le discipline pel trasporto possono entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione ministeriale, applicati a territori nei quali si trovino uno o piu' centri di infezione, e che percio' sono dichiarati infetti. Possono del pari essere decretati per territori semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva