Art. 30
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[1]Sugli elenchi di cui all'art. 20 le Commissioni consorziali formeranno il ruolo delle contribuzioni.
[2]Esso sara' reso esecutivo dal prefetto, che provvedera' definitivamente sui reclami presentati contro il ruolo stesso.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva