Art. 31
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Sopra denunzia degli interessati o per via di accertamento diretto, pel quale hanno obbligo di fornire gratuitamente le occorrenti informazioni, i ricevitori del registro e gli agenti delle imposte, saranno notati negli elenchi i trasferimenti della proprieta' dei vigneti e dei terreni vitati, e si apporteranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, modificandosi in conformita' ogni anno i ruoli di contribuzione.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva