Art. 34
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[1]Gli assegni e le indennita' spettanti al R. commissario, ai vice commissari ed ai delegati tecnici sono a carico dello Stato e saranno determinati col regolamento.
[2]Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ai quali, in questo caso, sara' solo corrisposta una indennita' da stabilirsi anch'essa col regolamento.
[3]Salva questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva