Art. 37
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[1]I presidenti ed i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigneti o di tirreni vitati.
[2]Le loro funzioni, nonche' quelle dei delegati straordinari, nel caso previsto dall'art. 35 sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennita', neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva