Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →
Le denunzie, tutti i verbali, atti e documenti relativi ad operazioni considerate dal presento testo unico sono esenti dalla tassa di bollo e registro.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva