Art. 39
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I locali occorrenti alla Commissione provinciale saranno forniti dalla Provincia. L'opera amministrativa e contabile occorrente alla Commissione provinciale, sara' prestata dal delegato tecnico residente nel capoluogo della Provincia.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva