Art. 4

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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad aderire alla convenzione fillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881 e ad emettere i provvedimenti necessari per darvi esecuzione.

[2]Per le materie non contemplate nella suddetta convenzione, e per gli Stati non aderenti alla Convenzione medesima, il Governo applichera' gli articoli 1 e 2 della legge vigente, salvo ad introdurre con decreti Reali le modificazioni che potranno essere necessarie per la loro applicazione a casi speciali.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art4 · fonte su Normattiva