Art. 4
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad aderire alla convenzione fillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881 e ad emettere i provvedimenti necessari per darvi esecuzione.
[2]Per le materie non contemplate nella suddetta convenzione, e per gli Stati non aderenti alla Convenzione medesima, il Governo applichera' gli articoli 1 e 2 della legge vigente, salvo ad introdurre con decreti Reali le modificazioni che potranno essere necessarie per la loro applicazione a casi speciali.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva