Art. 40

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[1]Ai Consorzi antifillosserici, costituiti a norma degli articoli 16, 17, 18 del presente testo unico possono essere concessi mutui di favore ammortizzabili in 25 anni per metterli in grado di effettuare la piantagione di vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera.

[2]Spetta al Ministero di agricoltura di fissare, sentita la Commissione consultiva contro le malattie delle piante, istituita col R. decreto 29 ottobre 1911, n. 1208, le somme occorrenti a ciascun Consorzio o a ciascuna federazione di Consorzio.

[3]I fondi necessari per i mutui saranno somministrati dalla Cassa depositi e prestiti ad interesse non superiore al quattro per cento, e non potranno eccedere i tre milioni per anno ne' complessivamente i sedici milioni di lire.

[4]Sara' iscritto nel bilancio dell'entrata un apposito capitolo, al quale dalla Cassa depositi e prestiti saranno, di volta in volta, versate le somme da somministrarsi dal Ministero di agricoltura ai mutuatari, ed un corrispondente capitolo sara' creato nel bilancio della spesa dello stesso Ministero, per effettuare il pagamento ai Consorzi delle rate dei mutui, previo collaudo dei lavori.

[5]Nel caso che la somma annualmente stanziata non sia raggiunta dai mutui richiesti, la parte rimanente andra' in aumento dello stanziamento dell'anno successivo.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art40 · fonte su Normattiva