Art. 41
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[1]Le annualita' dei mutui saranno corrisposte alla Cassa depositi e prestiti entro il mese di luglio di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura, che ne iscrivera' l'ammontare in apposito capitolo del bilancio della spesa.
[2]Tali annualita' faranno carico per tre quarti al Ministero di agricoltura, e per un quarto ai Consorzi mutuatari, le quote dei quali sono garantite da delegazioni sugli esattori incaricati di riscuotere i contributi consorziati. Per ottenere il mutuo il Consorzio deve consolidare per 25 anni la contribuzione stabilita dall'art. 28 del presente testo unico almeno nella somma corrispondente a quella dovuta annualmente al tesoro come sua quota di annualita'.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva