Art. 43
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[1]Per far fronte alle spese previste dall'art. 41 del presente testo unico, nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, relativo all'esercizio 1913-914, sara' inscritta in apposito capitolo, 52-bis, la somma di L. 192,000, che sara' aumentata di L. 192,000 per ogni esercizio successivo, sino a che la somma complessiva di L. 1,536,000 sia raggiunta.
[2]Per la spesa prevista dall'art. 42 a partire dall'esercizio 1913-914, lo stanziamento corrispondente al cap. 50 dell'esercizio 1912-913 del bilancio della spesa per il Ministero di agricoltura sara' portato a 450,000 lire.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva