Art. 44
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[1]Piu' Consorzi di una Provincia o di una regione possono unirsi in Federazione.
[2]La Federazione puo' contrarre nell'interesse dei Consorzi che lo richiedono mutui complessivi, alle stesse condizioni stabilite dagli articoli precedenti. Ciascun Consorzio, per il pagamento della propria quota, emettera' le delegazioni di che al precedente articolo 41.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva