Art. 45
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[1]Le Federazioni dei Consorzi antifillosserici di ciascuna regione potranno nominare, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, un proprio commissario tecnico per la direzione dei lavori di difesa della viticoltura regionale.
[2]La Federazione e' diretta da un Comitato regionale composto di tre membri, nominati uno dalle Deputazioni provinciali, uno dai Consorzi antifillosserici e uno dal commissario tecnico. Il Ministero puo' farsi rappresentare, quando lo creda opportuno, da uno speciale delegato che avra' voto deliberativo.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva