Art. 46
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[1]I Consorzi cesseranno quando vengono a mancare le condizioni ed i bisogni pei quali furono costituiti.
[2]Lo scioglimento del Consorzio e il giorno della cessazione verranno determinati con decreto Reale sulla proposta dell'assemblea generale.
[3]Gli eventuali residui della gestione consorziale assieme con ogni altra attivita' del Consorzio saranno ripartiti fra i proprietari contribuenti ascritti al Consorzio in proporzione delle contribuzioni pagate.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva