Art. 48

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[1]Le persone nominate per la osservanza dei divieti emanati per impedire la esportazione di materie pericolose da comuni infetti o sospetti sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

[2]Anche le guardie nominate dai Consorzi per l'osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art48 · fonte su Normattiva