Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →
[1]Le persone nominate per la osservanza dei divieti emanati per impedire la esportazione di materie pericolose da comuni infetti o sospetti sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.
[2]Anche le guardie nominate dai Consorzi per l'osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva