Art. 49
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →
[1]Chi avra' importato od aiutato ad importare in Italia i prodotti proibiti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente testo unico od avra' trasgredito le prescrizioni dei delegati, relativi ai provvedimenti indicati dagli articoli 6 e 7 incorrera' in una multa da L. 51 a L. 500.
[2]Le disposizioni vigenti in materia doganale (1) sono applicabili alle contravvenzioni degli anzidetti divieti di importazione.
[3]---------------
[4](1) Vedi legge doganale, testo unico, approvato con R. decreto 26 gennaio 1886, n. 20.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva