Art. 5
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[1]L'alta direzione del servizio antifillosserico rimane affidata al Ministero dell'agricoltura.
[2]Le persone da questo delegate alla sorveglianza per la ricerca della fillossera hanno diritto di entrare ovunque sono viti per praticarvi le volute indagini.
[3]I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale per conoscere, senza ritardo, se in qualche localita' siano indizi di invasione fillosserica.
[4]I sindaci ed i sottoprefetti i quali venissero, per denunzia di qualsiasi cittadino od Associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della fillossera sopra qualsiasi pianta di vite, entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente, e possibilmente per telegrafo, informarne il prefetto della Provincia ed il Ministero dell'agricoltura.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva