Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →

[1]L'alta direzione del servizio antifillosserico rimane affidata al Ministero dell'agricoltura.

[2]Le persone da questo delegate alla sorveglianza per la ricerca della fillossera hanno diritto di entrare ovunque sono viti per praticarvi le volute indagini.

[3]I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale per conoscere, senza ritardo, se in qualche localita' siano indizi di invasione fillosserica.

[4]I sindaci ed i sottoprefetti i quali venissero, per denunzia di qualsiasi cittadino od Associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della fillossera sopra qualsiasi pianta di vite, entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente, e possibilmente per telegrafo, informarne il prefetto della Provincia ed il Ministero dell'agricoltura.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art5 · fonte su Normattiva