Art. 50
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[1]Sara' punito con multa non minore di L. 500 e col carcere non minore di tre mesi chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.
[2]Sara' punito con multa non minore di L. 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionato infezione fillosserica nell'altrui proprieta'.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva