Art. 50

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[1]Sara' punito con multa non minore di L. 500 e col carcere non minore di tre mesi chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.

[2]Sara' punito con multa non minore di L. 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionato infezione fillosserica nell'altrui proprieta'.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art50 · fonte su Normattiva