Art. 51
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[1]E' data facolta' al Governo del Re di regolare in base alle leggi vigenti la condizione dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i Consorzi avranno facolta' di aggiungere ai loro emolumenti.
[2]All'applicazione del presente testo unico sara' provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura.
[3]I Consorzi antifillosserici potranno deliberare regolamenti speciali che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.
[4]Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: Il ministro per l'agricoltura: RAINERI. Il ministro dell'interno: ORLANDO. Il ministro delle finanze: MEDA. Il ministro del tesoro: CARCANO. Il ministro delle poste e telegrafi: FERA.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva