Art. 6

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[1]Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero dell'agricoltura dispone che per mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la localita' sospetta.

[2]Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udita la Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

[3]Il Ministero dell'agricoltura, pero', sentito il parere della detta Commissione, potra' consentire l'applicazione del metodo distruttivo (per la difesa di un territorio consorziato) solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse, e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 6 giugno 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art6 · fonte su Normattiva