Art. 7
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[1]Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovra' venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.
[2]Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facolta' di accordare ai proprietari dei terreni infetti una sovvenzione non maggiore di L. 100 per ettaro, a condizione che venga adoperato quel metodo curativo che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante.
[3]Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, puo' il Governo, udito l'avviso della Commissione di cui sopra, rendere obbligatorio PEL territorio di uno o piu' Comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla Provincia.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva