Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →
[1]Nei casi d'infezione di limitata superficie o d'infezioni minaccianti estesi territori vitati ancora immuni, il Ministero di agricoltura puo' nominare, su proposta della Deputazione provinciale, una Commissione locale composta di cinque membri, di cui uno scelto dal Ministero di agricoltura, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Deputazione provinciale, uno dal Consorzio antifillosserico ed uno dai viticoltori del Comune o dei Comuni ove si e' riscontrata la infezione.
[2]Spetta a questa Commissione di decidere il metodo di difesa da adottare e i lavori da eseguire. Ad essa, il Ministero puo' delegare la facolta' di eseguire le distruzioni delle zone infette e di quelle di sicurezza.
[3]Nelle Provincie, ove funzionano i Consorzi antifillosserici, la Commissione provinciale assume i poteri suindicati. Prenderanno parte alle sue deliberazioni il presidente del Consorzio del territorio infetto e il consigliere provinciale del mandamento interessato.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva