Art. 9
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[1]Le spese per le ispezioni, per gli studi e per le visite sono a carico dello Stato.
[2]Le spese necessarie per la distruzione, nei casi di cui al precedente articolo, sono anticipate dal Ministero dell'agricoltura, ma ricadono, per quattro decimi, a carico della Provincia, per un decimo a carico del Consorzio antifillosserico e per cinque decimi a carico dello Stato.
[3]Il rimborso delle quote dovute al tesoro dalla Provincia e dal Consorzio avra' luogo mediante delegazioni rilasciate sui rispettivi esattori.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva