Art. 1
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[1]Le provincie, i comuni, gl'istituti di carita' e di beneficenza, le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefici ecclesiastici e le cappellanie, anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le associazioni di arti e mestieri, gli istituti religiosi di ogni culto e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono assoggettati ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte.
[2]Non sono soggette a questa tassa le Societa' commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma e gli asili infantili.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva