Art. 10
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[1]Chi omettera' di fare le denunzie nel termine stabilito incorrera' in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.
[2]Per le denunzie fatte bensi' nel termine, ma al di sotto del vero valore, s'incorrera' nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si fara' luogo all'applicazione della pena se la differenza non sara' maggiore del quarto.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva