Art. 11

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[1]L'agente demaniale, se riconoscera' esatta la denunzia, proporra' in conformita' di essa la quota di tassa da imporsi. Se invece avra' motivo di crederla inesatta, procedera' ad una liquidazione suppletiva motivata, e la fara' significare all'interessato affinche', nel caso di dissentimento, presenti, nel termine di 15 giorni, le sue osservazioni.

[2]L'agente sottomettera' quindi all'intendente di finanza della provincia uno stato nel quale saranno indicate le ricevute denunzie, le rettificazioni consentite o contestate e le definitive sue proposizioni motivate.

[3]Lo stesso procedimento avra' luogo in caso di omessa denunzia.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art11 · fonte su Normattiva