Art. 12
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L'intendente di finanza sentiti gl'interessati ed assunte, ove sara' d'uopo, maggiori informazioni, stabilira' definitivamente la somma che sara' tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva