Art. 16
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[1]Gli Istituti di carita' e di beneficenza, la cui amministrazione e' sottoposta alla sorveglianza delle autorita' dello Stato, saranno esenti dalla tassa per le case o porzioni di casa che servono all'uso immediato del pio stabilimento.
[2]Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, viceparroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto, e quelle che servono per l'Amministrazione provinciale e comunale, per i loro uffizi e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali Amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai comuni, dalle provincie o dalle Camere di commercio fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva