Art. 17
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[1]Le presente legge non sara' applicabile agli interessi dovuti dalla Cassa dei depositi e dei prestiti se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.
[2]Non sara' neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle Casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme in queste Casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'Istituto.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva