Art. 18
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[1]Per i corpi e stabilimenti che comincierenno ad esistere legalmente dopo il giorno in cui entrera' in osservanza la presente legge, la tassa imposta principiera' a decorrere dal 1° gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza.
[2]Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che avranno luogo per effetto del disposto dell'articolo 9 saranno applicati dal 1° gennaio susseguente alla denunzia che provoco' la diminuzione od all'avvenuto aumento.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva