Art. 2

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[1]La rendita imponibile degli immobili sara' determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locali, e nel caso opposto, dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurra' l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni.

[2]L'imposta fondiaria sara' ragguagliata alla media del triennio precedente e le riparazioni saranno calcolate per gli opifizi al 30 per cento, pei fabbricati al 15 per cento del prezzo annuo di locazione, e poi beni rustici aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per cento della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

[3]Non si fara' luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale quando fossero stati accollati al conduttore.

[4]In niun caso pero' potra' farsi deduzione per le piccole riparazioni dette locative, e il prezzo locativo presumibile e depurato dalle deduzioni di che nel presente articolo non potra' mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale di cui gli immobili sono gravati.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art2 · fonte su Normattiva