Art. 20

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[1]Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]M. Minghetti.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art20 · fonte su Normattiva