Art. 3

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[1]La quota della tasca dovuta dagli stabilimenti e corpi morali contemplati dalla presente legge e' determinata in lire 4 per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa.

[2]Alla stessa tassa soggiacciono i corpi o stabilimenti di manomorta di qualsivoglia natura aventi sede all'estero, per le rendite da essi percepite nello Stato, colpite dalla presente legge.

[3]Gli Istituti di carita' e beneficenza pero' esistenti nello Stato, e la cui amministrazione e' sottoposta alla sorveglianza dell'autorita' governativa od amministrativa, soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta per ogni cento lire della loro rendita imponibile.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art3 · fonte su Normattiva