Art. 5
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[1]Tatti gli amministratori o rappresentanti dei corpi, stabilimenti ed associazioni, di cui all'articolo 1, che abbiano beni, capitali o rendite, devono fare esatta denunzia dell'entrata che ne ritraggono.
[2]Per le denunzie gia' fatte o che dovevano farsi dovranno osservarsi le disposizioni delle leggi rispettivamente in vigore.
[3]Pei corpi, pegli stabilimenti od associazioni che fossero costituiti dopo la presente legge, la denunzia dovra' essere fatta entro sessanta giorni da quello in cui il corpo, lo stabilimento o l'associazione abbia incominciato ad esistere legalmente.
[4]La denunzia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiarie sara' fatta all'agente demaniale del distretto dove sono situati i beni posseduti da coloro che devono farne denunzia o vincolati a loro favore, e potra' anche farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.
[5]In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni, la denunzia deve farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva