Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I corpi e stabilimenti che hanno bilanci assoggettati per l'approvazione al visto dell'autorita' amministrativa potranno supplire ai documenti dell'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico, in carta libera, dell'ultimo bilancio visto per l'approvazione.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva