Art. 9
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[1]Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendita imponibile devono notificarsi al piu' tardi nel mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.
[2]Le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perche' abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunzie sara' mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto; per un altro triennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, e cio' tutto, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva