Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico delle leggi sugli spiriti.
[2]Art. 1.
[3]La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15 56 del termometro centigrado.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva