Art. 10
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[1]Sono considerate agrarie, agli effetti di questa legge, le distillerie esistenti nei fondi di proprieta' del fabbricante o da lui coltivati, nelle quali lo spirito deriva dalla distillazione delle vinaccie, della frutta e del vino esclusivamente prodotti nei fondi medesimi.
[2]Le distillerie agrarie pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi, determinata secondo le discipline stabilite dalla presente legge.
[3]L'Amministrazione e' pero' autorizzata ad applicare l'accertamento della tassa di fabbricazione, giusta l'art. 4, anche alle distillerie agrarie, allorquando la produzione dello spirito durante l'anno ecceda i venti ettolitri di alcool anidro. In tal caso l'abbuono di fabbricazione sara' applicato secondo la misura indicata nell'articolo seguente.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva