Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le fabbriche non sottoposte alla vigilanza permanente della finanza pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi. Questa vien determinata avuto riguardo alla capacita' mediamente utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi, ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantita' del prodotto.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva