Art. 14
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[1]Quando il fabbricante rifiuti la determinazione della produttivita' e della tassa giornaliera notificatagli dall'Amministrazione, deve nei venti giorni dalla notificazione presentare ricorso di perizia al prefetto della provincia per mezzo dell'agenzia dell'imposte, ritirandone ricevuta.
[2]Il fabbricante dovra' inoltre dare garanzia all'agente per il pagamento delle spese di perizia.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva