Art. 14

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[1]Quando il fabbricante rifiuti la determinazione della produttivita' e della tassa giornaliera notificatagli dall'Amministrazione, deve nei venti giorni dalla notificazione presentare ricorso di perizia al prefetto della provincia per mezzo dell'agenzia dell'imposte, ritirandone ricevuta.

[2]Il fabbricante dovra' inoltre dare garanzia all'agente per il pagamento delle spese di perizia.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art14 · fonte su Normattiva