Art. 15
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[1]Il ricorso non e' ammesso se il fabbricante:
- a)non abbia dichiarato la tassa che e' disposto di accettare;
- b)non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;
- c)non abbia dato la chiesta garanzia per le spese di perizia.
[2]Se il ricorso e' inammissibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva