Art. 15

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[1]Il ricorso non e' ammesso se il fabbricante:

  • a)non abbia dichiarato la tassa che e' disposto di accettare;
  • b)non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;
  • c)non abbia dato la chiesta garanzia per le spese di perizia.

[2]Se il ricorso e' inammissibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art15 · fonte su Normattiva