Art. 16

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[1]Se il ricorso e' ammissibile, il prefetto promuove il giudizio peritale.

[2]A tale scopo e' istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato di periti composto di tre membri ivi residenti e scelti da una Commissione costituita del prefetto, dell'intendente di finanza e del presidente del Tribunale, la quale si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno ad iniziativa del prefetto che ne ha la presidenza.

[3]Possono essere eletti membri del Comitato gli ingegneri, i laureati in scienze fisiche e i licenziati in agronomia dalle scuole superiori del Regno.

[4]Il Comitato elegge il suo presidente, e dura in ufficio finche' non sia costituito quello per l'anno successivo.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art16 · fonte su Normattiva