Art. 17
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[1]Il Comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, puo' ordinare gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere capo dell'uffizio tecnico di finanza.
[2]Il Comitato, nel determinare la produttivita' giornaliera, deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla finanza, e prendere esclusivamente per base i fattori diretti dai quali essa dipende, escludendo i cali, le dispersioni e le altre passivita' di fabbricazione dello spirito, pei quali la legge accorda speciali abbuoni. Sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i criteri sui quali si fonda.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva